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 • Scelta di Campo

La Legge del 25 giugno 1993, n. 205 detta anche legge Mancino, dal nome dell’allora ministro dell’Interno che ne fu proponente, Nicola Mancino, è un atto legislativo della Repubblica Italiana che sanziona e condanna frasi, gesti, azioni e slogan aventi per scopo l’incitamento all’odio, alla violenza, la discriminazione e la violenza per motivi razziali, etnici, religiosi o nazionali. La legge Mancino non è la prima legge in materia di discriminazione in Italia: l’art. 3 della Costituzione, infatti, garantisce il diritto all’uguaglianza. Già nel 1975, con la legge n. 654, era stata recepita nell’ordinamento italiano la Convenzione di New York sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale del 1966. La legge puniva con una reclusione da uno a quattro anni chi diffondeva “in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale” e “chi incita in qualsiasi modo alla discriminazione,

Il tema che mi preme sottolineare in questo beve intervento è sicuramente l’ascolto del minore, soprattutto nell’ambito giudiziario. Il tema è di cruciale importanza nel campo del diritto di famiglia e nei procedimenti tutti che vedono un minore coinvolto. Per sottolineare, questo aspetto voglio fare riferimento alla vicenda tragica di Amanda Todd sottolinea drammaticamente le conseguenze potenzialmente devastanti di un sistema che fallisce nell'ascoltare e proteggere i suoi giovani più vulnerabili. Questo tema solleva questioni fondamentali riguardanti non solo il diritto e la procedura ma anche la moralità e la responsabilità Nel 2012 Amanda Todd, una giovane canadese di 15 anni, si tolse la vita dopo aver subito un prolungato periodo di cyberbullismo. Prima dell’evento, Amanda aveva raccontato la sua storia e cercato di chiedere aiuto attraverso un video su YouTube; nonostante i suoi tentativi di segnalare gli abusi, le risposte delle autorità

Una delle priorità di sempre è quella di proteggere bambini e ragazzi. I loro diritti sono tutelati dalla Convenzione Internazionale dei Diritti all’Infanzia e all’Adolescenza entrata in vigore nel 1989. Questo documento è tutt’ora il più completo per la protezione dei più giovani e si basa essenzialmente su due principi: l’ascolto delle loro opinioni da parte dello Stato (perché i ragazzi hanno voce in capitolo in ciò che li riguarda) e la non discriminazione, perché tutti i minori, senza che vi siano differenze per razza, sesso ed età, devono poter godere dei diritti contemplati dalla Convenzione. Si sostiene, poi, che l’attenzione per i bambini debba essere anteposta a qualsiasi altro affare dei governi e che i minori debbano vivere nelle condizioni necessarie per garantire loro uno sviluppo integrale, fisico, emotivo, culturale e sociale. Il compito di controllare se e come

L’affidamento di minori è regolato dalla legge 184/1983, con le modifiche successive introdotte dalla legge 149/2001. Esso consiste nel collocare il minore, temporaneamente privo di un adeguato accudimento da parte dei genitori o dei familiari, presso un’altra famiglia che possa prendersene cura per un determinato periodo di tempo . Gli affidatari possono essere persone con o senza figli, o persone singole, ma la legge prevede di dare la preferenza, a parità di altre condizioni, a una famiglia affidataria con figli minori: Art. 2, L.184/1983 e s.m.i., Diritto del minore ad una famiglia 1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui