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Nelle comunità contemporanee che si autodefiniscono sorrette dal principio costituivo-costituzionale di libertà-uguaglianza, la convivenza è concepibile soltanto attraverso il riconoscimento dell’attitudine e del diritto di ciascuno a coltivare la propria libertà, limitata soltanto dal confine della libertà altrui. Per questo motivo, chi vive condizioni personali particolari e differenti da quelle della maggioranza delle altre persone non può essere escluso dalla partecipazione al consesso sociale e deve beneficiare di mezzi per esprimere appieno le proprie attitudini e inclinazioni, in condizioni di parità con gli altri. Si tratta di un suo diritto, di cui è titolare come persona umana e la cui tutela costituisce condizione necessaria al dovuto rispetto per la dignità della persona, fulcro della civile vita associata. Una piena condizione di tutela del diverso -e, in particolare, della persona che vive una situazione temporanea o permanente di disabilità- presuppone altresì