Considerazioni generali sull’affido di minori
L’affidamento di minori è regolato dalla legge 184/1983, con le modifiche successive introdotte dalla legge 149/2001. Esso consiste nel collocare il minore, temporaneamente privo di un adeguato accudimento da parte dei genitori o dei familiari, presso un’altra famiglia che possa prendersene cura per un determinato periodo di tempo .
Gli affidatari possono essere persone con o senza figli, o persone singole, ma la legge prevede di dare la preferenza, a parità di altre condizioni, a una famiglia affidataria con figli minori:
Art. 2, L.184/1983 e s.m.i., Diritto del minore ad una famiglia
1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell’articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.
La caratteristica fondamentale dell’affidamento familiare sta nel fatto che il minore, pur entrando a far parte di una nuova famiglia, mantiene il legame con quella di origine, sia – per quanto possibile, quello affettivo e relazionale, sia quello anagrafico .
La legge regola nello stesso modo l’affido a una comunità di accoglienza e l’affido familiare. Pertanto, proprio come l’inserimento in comunità, anche l’affidamento familiare presenta le seguenti caratteristiche.
È “temporaneo”: la durata dell’affidamento è valutata in base alle singole situazioni a seconda del tempo necessario per superare le difficoltà che impediscono alla famiglia di occuparsi del proprio figlio. Comunque, la legge prevede un periodo massimo di due anni, prorogabili solo con provvedimento dal Tribunale per i minorenni. L’affidamento va quindi gestito in maniera tale da favorire il rientro del bambino o dell’adolescente affidato nel suo nucleo familiare di origine .
Art. 4, L.184/1983 e s.m.i., Diritto del minore ad una famiglia
4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell’affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d’origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell’affidamento rechi pregiudizio al minore.
Può essere consensuale o giudiziale:
• consensuale, quando i genitori (o chi esercita la potestà) sono concordi con il provvedimento; in questo caso, spetta al servizio sociale redigere il provvedimento, che viene convalidato successivamente dal giudice tutelare;
• giudiziale, quando non vi è il consenso dei genitori (o chi esercita la potestà). In questo caso, il provvedimento è disposto dal Tribunale per i minorenni, al termine dell’indagine sociale a cura del servizio sociale .
Art. 4, L.184/1983 e s.m.i., Diritto del minore ad una famiglia
1. L’affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.
2. Ove manchi l’assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
Può riguardare, invece che soltanto il minore (o più fratelli), anche uno dei loro genitori, di solito la mamma (affido mamma-bambino): il piccolo nucleo può essere accolto nell’abitazione della famiglia affidataria o vivere da solo in un appartamento autonomo in prossimità della famiglia affidataria di sostegno .
Può essere a tempo pieno, parziale oppure diurno.
• affido residenziale o a tempo pieno, quando il minore trascorre con gli affidatari il giorno e la notte: mantiene rapporti periodici con la famiglia d’origine. In genere si parla di affido familiare residenziale quando sono comprese almeno cinque notti alla settimana, con esclusione dei periodi di interruzione previsti dal progetto ;
• affido a tempo parziale, quando il minore è affidato, per parte della settimana, a un altro nucleo familiare;
• affido diurno, quando il bambino trascorre solo parte della giornata con la famiglia affidataria, ma la sera torna a casa dai suoi genitori .
• affido a breve termine o affido «ponte»: è una forma di affido che normalmente non dura più di qualche giorno o settimana (a volte qualche mese) e che riguarda in particolare i bambini piccolissimi o comunque sotto i 6 anni, quando si può prevedere con ragionevole certezza una collocazione definitiva del minore in tempi molto rapidi. Ad esempio, si tratta di bambini piccolissimi in attesa di adozione, quando non sia possibile per il Tribunale per i Minorenni individuare una famiglia adottiva entro pochi giorni, o bambini i cui genitori siano momentaneamente impossibilitati a prendersene cura (ad esempio: ricoveri ospedalieri imprevisti), o per rispondere al bisogno di pause di breve periodo per aiutare le famiglie in condizione di particolare stress (lutti familiari, eventi traumatici) ;
• affido di emergenza (per qualche giorno) o di pronta accoglienza (per un massimo di circa sei mesi): prevede la disponibilità immediata ad accogliere nella propria abitazione bambini che, per gravi motivi, si trovano a vivere in una situazione di emergenza o pericolo .
Accanto a questi tipi di accoglienza, che l’affido familiare ha in comune con quello in una comunità, va focalizzata un ulteriore distinzione, che per sua natura è peculiare al primo tipo di affido. Si tratta di quella tra:
– affido eterofamiliare: il minore viene affidato a terzi che non hanno legami di consanguineità con la sua famiglia di origine;
– affido intrafamiliare: il bambino o il ragazzo viene affidato all’interno della rete parentale naturale qualora si verifichi l’esistenza di un legame affettivamente significativo tra esso e i parenti interessati .
Nelle situazioni nelle quali i genitori o il genitore che esercita la potestà affidano spontaneamente il proprio figlio a un parente entro il quarto grado e nelle quali non emergono elementi di rischio di pregiudizio per il minore stesso, i servizi non sono tenuti a intervenire né attivando forme di accompagnamento né attivando particolari forme di sostegno economico o professionale.
Dal punto di vista giuridico, l’affidamento familiare effettuato presso parenti entro il quarto grado non è considerato un affidamento vero e proprio. Si tratta di normali forme di solidarietà attivate dalla rete familiare e, a differenza delle altre forme di accoglienza, non vi è obbligo di segnalazione al giudice tutelare .
Articolo 9 Allegato 2 Legge 4 maggio 1983 n. 184: Diritto del minore ad una famiglia.
4. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora la accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni. L’omissione della segnalazione può comportare la inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e la incapacità all’ufficio tutelare.
5. Nello stesso termine di cui al comma 4, uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi. La omissione della segnalazione può comportare la decadenza dalla potestà sul figlio a norma dell’articolo 330 del codice civile e l’apertura della procedura di adottabilità.
Tuttavia, se l’affidamento intrafamiliare è conseguente a una situazione di difficoltà genitoriale e se la famiglia chiede aiuto, in linea di massima è opportuno che i servizi sociali provvedano comunque a una valutazione delle caratteristiche del nucleo accogliente, considerando anche il preesistente rapporto con i genitori affidanti e il minore stesso. Inoltre, sarebbe bene che offrissero ai parenti affidatari la possibilità di accedere a iniziative e prestazioni di sostegno .