Roma, riabbracciano i genitori, dopo un trascorso di violenze presso una casa famiglia
Roma 22 Dicembre 2021. Era il 15 Settembre, quando apprendevamo la notizia di una bambina 12enne rinchiusa in casa famiglia, vittima di abuso sessuale da parte di un altro ospite della stessa struttura, e delle discutibili dichiarazioni della Tutrice che aveva sostenuto che tale violenza fosse stata consensuale, un fatto gravissimo che fa emergere l’inadeguatezza di alcune figure professionali, che invece di tutelare i bambini sono spesso causa di ulteriore violenza. “Oggi per questa bambina e per il fratellino, anch’esso allontanato dalla famiglia, è finito il calvario - dichiara l’Avvocato Miraglia - finalmente potranno riabbracciare la loro mamma, trascorrendo, a settimane alterne, il loro tempo presso la dimora dei genitori”. L’aspetto più grave della vicenda non è solo ciò che la ragazzina ha subito in comunità, ma di pari gravità sono le dichiarazioni fatte dalla Tutrice in udienza, secondo la quale non poteva
Reggio Calabria «Ma quale sottrazione di minore: è la madre ad essersi resa irreperibile»
Riceviamo e pubblichiamo Dura replica del padre della bimba di tre anni, che la madre ha denunciato. 26 Novembre 2021. Alcuni giorni fa, su un quotidiano online, veniva pubblicato un articolo intitolato: “Il Giudice affida la figlia alla madre. Il padre la sottrae e si rende irreperibile." Ebbene, quanto pubblicato non corrisponde minimamente alla realtà. «Mia figlia non è un pacco, che la madre può prendere o lasciare quando vuole. Si è resa irreperibile per ben due volte: cosa avrei dovuto fare? Lasciare la bambina sola in mezzo a una strada?». Il padre della piccola di tre anni e mezzo, che la Corte d’Appello di Catanzaro ha stabilito debba stare con la madre, rispedisce al mittente l’accusa della sua ex compagna, che lo ha denunciato per sottrazione di minore. «Ma quale sottrazione di minore: è la madre ad essersi resa irreperibile» dichiara l’avvocato
Considerazioni generali sull’affido di minori
L’affidamento di minori è regolato dalla legge 184/1983, con le modifiche successive introdotte dalla legge 149/2001. Esso consiste nel collocare il minore, temporaneamente privo di un adeguato accudimento da parte dei genitori o dei familiari, presso un’altra famiglia che possa prendersene cura per un determinato periodo di tempo . Gli affidatari possono essere persone con o senza figli, o persone singole, ma la legge prevede di dare la preferenza, a parità di altre condizioni, a una famiglia affidataria con figli minori: Art. 2, L.184/1983 e s.m.i., Diritto del minore ad una famiglia 1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui